Università: al via la doppia immatricolazione

Università: al via la doppia immatricolazione

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Al via la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. A comunicarlo è stato con una nota il Ministero dell’Università e della Ricerca inviata dal direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam. A sancire questa nuova possibilità  la legge del 12 aprile 2022, numero 33 «è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE».

I Corsi di Laurea esclusi. Nella medesima nota viene ricordato che la legge prevede «la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso di master, anche presso due diverse istituzioni. È inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica».

Per quanto concerne la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la nota precisa che «si continua a far riferimento al disposto dell’articolo 7 del decreto ministeriale 226 del 2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato articolo 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’articolo 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato».

 

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